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Convivenza di fatto

Scheda del servizio

COSA FA L’UFFICIO

Riceve le dichiarazioni di due persone maggiorenni che decidono di costituire una convivenza di fatto.



DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta deve essere presentata dagli interessati attraverso la compilazione di un apposito modulo con le seguenti modalità:
•presso lo sportello anagrafico comunale,
•per raccomandata
•per via telematica



CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA

La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso, purchè coabitanti allo stesso indirizzo anagrafico. Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate – fra loro o con terzi – da matrimonio o unione civile.




DOCUMENTI DA PRESENTARE

Devono essere obbligatoriamente presentati o allegati alla dichiarazione, per ciascun convivente di fatto:
•documento di identità e codice fiscale.
•Documentazione comprovante lo stato libero, se di cittadinanza non italiana.



MODALITA’ E TEMPI DI RISPOSTA

Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione la stessa verrà registrata, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione o ricezione.

L’Ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti, coabitazione e stato libero, nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, trascorsi i quali, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la convivenza di fatto si intende confermata (silenzio-assenso).



IN EVIDENZA

Dalla “convivenza di fatto” la legge fa discendere alcuni diritti che esulano dalla sfera patrimoniale; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti patrimoniali si può stipulare un apposito “contratto di convivenza” dal notaio o dall’avvocato che provvederà anche a farlo registrare in Anagrafe. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.

Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare un apposito modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.

La convivenza di fatto cessa anche automaticamente a seguito del cambio di residenza effettuato da soltanto uno dei due conviventi.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.



RIFERIMENTI NORMATIVI

legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà)

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 04/10/2018 13:13:30

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